Gestione dei pagamenti

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)

La Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come integrata e modificata dalla legge n. 217 del 2010, prevede agli artt. 3 e 6 importanti misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzate a contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici.


Ai sensi dell'art. 3 della Legge in oggetto, l'appaltatore o fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

 

  1. l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

  2. l'effettuazione dei movimenti finanziari esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale, oppure con altri strumenti di pagamento, idonei comunque a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Il loro mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto.


Il fornitore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, dove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).

L'art. 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 prevede l'applicazione di specifiche sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3 della predetta legge.


Legge n. 136 del 2010 e s.m.i.
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