NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI
Pubblicata il 13/11/2020
Dal 13/11/2020 al 31/12/2020
Con l'entrata in vigore della Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020, è stata finalmente adottata, dopo mesi di incertezze e dubbi applicativi, una disciplina organica e definitiva in merito alla circolazione dei monopattini e degli altri dispositici elettrici su strada.
Il testo legislativo ha previsto una disciplina particolare per la circolazione su strada dei monopattini, speciale rispetto a quella dettata dall'art. 182 C.d.S. che,pertanto, resta applicabile nelle sole ipotesi residuali non espressamete regolate dalle suddette norme particolari.
Si precisa, comunque, che la circolazione dei monopattini elettrici non è consentita ovunque ed è limitata agli ambiti spaziali/territoriali di seguito specificati:
I monopattini elettrici devono avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 KM (500 W) e rispondere ai requisiti tecnici e costruttivi di cui al DM del 4.6.2019, in particolare per quanto attiene a:
I monopattini elettrici, ove consentita la circolazione, non possono superare la velocità di 25 km/h sulla careggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
Nella conduzione, è obbligatorio:
Il testo legislativo ha previsto una disciplina particolare per la circolazione su strada dei monopattini, speciale rispetto a quella dettata dall'art. 182 C.d.S. che,pertanto, resta applicabile nelle sole ipotesi residuali non espressamete regolate dalle suddette norme particolari.
Si precisa, comunque, che la circolazione dei monopattini elettrici non è consentita ovunque ed è limitata agli ambiti spaziali/territoriali di seguito specificati:
- strade urbane con limite di velocità di 50 km/h (dove è consentita la circolazione dei velocipedi),
- starde extraurbane se è presente una pista ciclabile, (ma solo all'interno della pista stessa),
- aree pedonali urbane (dove è consentita la circolazione dei velocoipedi)
I monopattini elettrici devono avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 KM (500 W) e rispondere ai requisiti tecnici e costruttivi di cui al DM del 4.6.2019, in particolare per quanto attiene a:
- segnalatore acustico;
- regolatore di velocità (preimpostabile a 25 km/h), qualora in grado di sviluppare andature superioria 20km/h. Per l'utilizzo in aree pedonali, il regolatore di velocità deve essere impostato su velocità non superiore a 6 km/h;
- marcatura CE, prevista dalla direttiva 2006/42/CE.
I monopattini elettrici, ove consentita la circolazione, non possono superare la velocità di 25 km/h sulla careggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
Nella conduzione, è obbligatorio:
- circolare in fila unica se le condizioni di traffico lo richiedono e comunque mai affiancati in numero superiore a 2;
- da mezz'ora dopo il tramonto, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, possono essere condotti solo a mano se sprovvisti o mancanti dei dispositivi di illuminazione;
- avere libero l'uso di braccia e mani;
- condurre a mano il veicolo quando si può essere di intralcio o pericolo per i pedoni;
- per i minori di 18 anni, indossare idoneo casco protettivo;
- indossare il giubotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 162 c.4-ter) nelle ore notturne o di scarsa visibilità;
E' vietato:
- trainare o farsi trainare;
- trasportare persone, animali o cose. Tali veicoli devono sempre rispettare il divieto di trasporto passeggeri, in quanto non omologati per tale finalità.
- art. 115, idoneità per requisiti fisici e psichici (diversi dall'età);
- art. 143, divieto di circolazione sui marciapiedi e obbligo di mantenersi il più vicino al margine destro della carreggiata;
- art. 154, rispetto delle manovre ivi previste;
- art. 173, attenersi alla disciplina dell'uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia;
- art. 182, per quanto applicabile ai velocipedi a due ruote;
- art. 186 e art. 187, circolare in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti (in tal caso non si applica la sospensione della patente eventualmente posseduta).