NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI

Pubblicata il 13/11/2020
Dal 13/11/2020 al 31/12/2020

Con l'entrata in vigore della Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020, è stata finalmente adottata, dopo mesi di incertezze e dubbi applicativi, una disciplina organica e definitiva in merito alla circolazione dei monopattini e degli altri dispositici elettrici su strada.
Il testo legislativo ha previsto una disciplina particolare per la circolazione su strada dei monopattini, speciale rispetto a quella dettata dall'art. 182 C.d.S. che,pertanto, resta applicabile nelle sole ipotesi residuali non espressamete regolate dalle suddette norme particolari.
Si precisa, comunque, che la circolazione dei monopattini elettrici non è consentita ovunque ed è limitata agli ambiti spaziali/territoriali di seguito specificati:
  • strade urbane con limite di velocità di 50 km/h (dove è consentita la circolazione dei velocipedi),
  • starde extraurbane se è presente una pista ciclabile, (ma solo all'interno della pista stessa),
  • aree pedonali urbane (dove è consentita la circolazione dei velocoipedi)
La circolazione sui marciapiedi o sugli spazi riservati ai pedoni è sempre vietata.
I monopattini elettrici devono avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 KM (500 W) e rispondere ai requisiti tecnici e costruttivi di cui al DM del 4.6.2019, in particolare per quanto attiene a:
  • segnalatore acustico;
  • regolatore di velocità (preimpostabile a 25 km/h), qualora in grado di sviluppare andature superioria 20km/h. Per l'utilizzo in aree pedonali, il regolatore di velocità deve essere impostato su velocità non superiore a 6 km/h;
  • marcatura CE, prevista dalla direttiva 2006/42/CE.
Per la conduzione su strada è richiesta l'età minima di 14 anni, non è necessaria la patente.
I monopattini elettrici, ove consentita la circolazione, non possono superare la velocità di 25 km/h sulla careggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.

Nella conduzione, è obbligatorio:
  • circolare in fila unica se le condizioni di traffico lo richiedono e comunque mai affiancati in numero superiore a 2;
  • da mezz'ora dopo il tramonto, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, possono essere condotti solo a mano se sprovvisti o mancanti dei dispositivi di illuminazione;
  • avere libero l'uso di braccia e mani;
  • condurre a mano il veicolo quando si può essere di intralcio o pericolo per i pedoni;
  • per i minori di 18 anni, indossare idoneo casco protettivo;
  • indossare il giubotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 162 c.4-ter) nelle ore notturne o di scarsa visibilità;
E' vietato:
  • trainare o farsi trainare;
  • trasportare persone, animali o cose. Tali veicoli devono sempre rispettare il divieto di trasporto passeggeri, in quanto non omologati per tale finalità.
Si applicano inoltre le norme di comportamento che il C.d.S. prevede per altri veicoli, come, ad esempio:
 
  • art. 115, idoneità per requisiti fisici e psichici (diversi dall'età);
  • art. 143, divieto di circolazione sui marciapiedi e obbligo di mantenersi il più vicino al margine destro della carreggiata;
  • art. 154, rispetto delle manovre ivi previste;
  • art. 173, attenersi alla disciplina dell'uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia;
  • art. 182, per quanto applicabile ai velocipedi a due ruote;
  • art. 186 e art. 187, circolare in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti (in tal caso non si applica la sospensione della patente eventualmente posseduta).


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