IMU ANNO 2020


IMU ANNO 2020
ACCONTO SCADENZA 16/06/2020 - SALDO SCADENZA 16/12/2020
(SONO CONFERMATE LE ALIQUOTE DELL'IMU ANNO 2019)

 

NUOVA IMU ANNO 2020
A decorrere dall'1 gennaio 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalla legge n.160/2019 (art. 1, commi 739 e seguenti).

SPORTELLO IMU ANNO 2020
Lo sportello IMU del Comune di Legnaro fornisce assistenza agli utenti per i soli immobili posseduti a Legnaro e soggetti ad IMU, al momento esclusivamente per via telematica e telefonica.

CALCOLO IMU:
Come negli anni scorsi, anche per il 2020, il Comune provvede all'invio all'indirizzo di residenza anagrafica/sede legale (per le sole società) dell'informativa relativa alla "nuova IMU 2020" (con il dettaglio degli immobili) e gli F24 semplificati di acconto e saldo 2020.

In alternativa è possibile ricevere tramite e-mail il calcolo dell'IMU 2020 e il relativo modello di pagamento F24 semplificato debitamente compilato, inviando la richiesta all'indirizzo di posta elettronica tributi@comune.legnaro.pd.it. Nella richiesta dovrà essere allegato il documento di identità (in corso di validità)/delega ed indicato il C.F./Partita IVA ed un recapito telefonico della persona soggetta al pagamento dell'IMU.
Per quei contribuenti che non sono in possesso di una e-mail e/o di una stampante, è possibile telefonare allo 049 8838922 (rif. Dott.ssa Giulia Borella) e comunicare il C.F. (Codice Fiscale)/ Partita Iva ed il recapito telefonico della persona fisica/persona giuridica soggetta al pagamento dell'IMU. Successivamente i contribuenti verranno ricontattati al fine di concordare il ritiro del calcolo dell'IMU 2020 e il relativo modello di pagamento F24 semplificato debitamente compilato.



   ---------- >  CALCOLA LA NUOVA IMU 2020



INFORMATIVA NUOVA IMU ANNO 2020  - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

REGOLAMENTO NUOVA IMU ANNO 2020 (approvato con delibera di C.C. n. 16 DEL 26.05.2020)

DICHARAZIONE NUOVA IMU ANNO 2020
La dichiarazione della Nuova IMU, dal 1° gennaio 2020,  deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio o si sono verificate variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta.
La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi: è nnecessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
RESTANO VALIDE LE DICHIARAZIONI PRESENTATE PER LA VECCHIA IMU, SE COMPATIBILI CON QUANTO PREVISTO DALLA NUOVA IMU.

Si ricorda che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.

MODULISTICA


NOVITA' DECRETO CRESCITA 2019 (n.34 del 2019, convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019):
1) il termine per la presentazione della DICHIARAZIONE IMU, ora il 30 GIUGNO, è posticipata al 31 DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO a quello dell'inizio del possesso o comunque della variazione d'imposta.
ATTENZIONE: la nuova disposizione si riflette anche sulla scadenza per la presentazione delle denunce riferite all'anno d'imposta 2018.

2) i soggetti passivi che concedono in COMODATO D'USO GRATUITO ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) l'immobile di proprietà sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione IMU. Tuttavia, nelle more di un adeguamento dei collegamenti con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, si chiede di inviare all'Ufficio copia del contratto, se stipulato in forma scritta, al fine di verificare la sua conformità ai requisiti di legge per beneficiare delle agevolazioni previste;

3) i soggetti passivi che concedono in LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO l'immobile di proprietà sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione IMU. Tuttavia, nelle more di un adeguamento dei collegamenti con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, si chiede di inviare all'Ufficio copia del contratto, al fine di verificare la sua conformità ai requisiti di legge per beneficiare delle agevolazioni previste.


NOVITA' DECRETO CD. RILANCIO - COMPARTO TURISTICO (art. 177 del D.L. 34/2020) - convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 17 luglio 2020
Si informa che, con l'intento di fornire un supporto economico ad un Settore tra i più colpiti dal blocco delle attiviità economiche conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID - 19, è stata prevista l'esenzione dal versamento della sola PRIMA rata (scadente il 16 giugno 2020) dell'IMU per due tipologie di immobili:
a)  immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimentiu balneari;
b) immobili rientranti nella categoria D/2; immobili degli agriturismi, dei villaggi tuiristici, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere pre brevi soggioni, delle case e ppartamenti per vacanze, dei "bed & breakfast", dei "residence" e dei campeggi,  A CONDIZIONE CHE I PROPRIETARI SIANO ANCHE GESTORI DELLE ATTIVITA' ESERCITATE NEGLI STESSI;
c) con la successiva conversione in legge l'esenzione è stata estesa anche agli immobili, rientranti nella categoria catastale D, in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (se l'acconto è stato già versato si provvede a compensare l'eccedenza nel saldo in scadenza il 16 dicembre p.v.)

NOVITA' DECRETO CD. AGOSTO (art. 78 del D.L. 104/2020) - convertito nella legge n. 126 del 13 ottobre 2020
E' stata prevista l'estensione alla seconda rata (in scadenza il 16 dicembre p.v.) dell'esenzione IMU per le categorie di immobili di cui ai punti a) b) c) del precedente paragrafo.
Inoltre è stato previsto l'azzeramento della sola seconda rata IMU per gli immobili di categoria catastale D/3 (cinema e teatri) e quelli destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, A CONDIZIONE CHE I PROPRIETARI SIANO ANCHE GESTORI DELLE ATTIVITA' ESERCITATE NEGLI STESSI.

NOVITA' DECRETO RISTORI

L’art. 9 del D. L. 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone per l'anno 2020 la cancellazione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell’Allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si avvisa, inoltre, che qualora il Comune di Legnaro venisse a trovarsi in area caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuata con ordinanza del Ministro della salute (c.d. “zona rosssa”), non sarà dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU (ai sensi della legge n. 160/2019)

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR ("privacy")
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