AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'Amministratore di Sostegno:
  • è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica, si trovano nell'impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
  • gli anziani o i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali, possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
- Il ricorso può essere proposto:
  • dal soggetto beneficiario
  • dalla persona stabilmente convivente 
  • dai parenti entro il quarto grado
  • dagli affini entro il secondo grado
  • dal tutore o curatore 
  • dal Pubblico Ministero 
Per la presentazione del ricorso non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

- L'Amministratore di Sostegno viene nominato con un decreto del Giudice Tutelare.
- La scelta dell'Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli       interessi della persona del beneficiario.
- Non possono ricoprire funzioni di Amministratore di Sostegno: gli operatori di servizi pubblici o     privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
  • L'Amministratore di Sostegno può essere revocato quando ne vengono meno i presupposti o quando esso si è rivelato non idoneo a realizzare la tutela del beneficiario. 
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