VERSAMENTO TARDIVO IMU

Pubblicata il 07/01/2020

I.M.U. RAVVEDIMENTO OPEROSO
VERSAMENTO TARDIVO SALDO IMU 2019
La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cosiddetto “Ravvedimento operoso” è prevista dall’art. 13 – D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni (CON LA RISERVA DELLE MODIFICHE DEL DECRETO FISCALE 2020)

VERSAMENTO TARDIVO SALDO IMU 2019
I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell’imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.
La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:
  • entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo;
  • dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta dovuta;
  • dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell’imposta dovuta;
  • dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il entro un anno dalla scadenza del termine la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta.

Gli interessi da applicare sono gli interessi legali (0,8% annuo fino al 31/12/2019, 0,05% annuo dall'01/01/2020) con maturazione giorno per giorno.

Il totale del versamento deve essere calcolato come segue:

IMPOSTA + SANZIONE RIDOTTA + INTERESSI:
  • Imposta = importo non pagato
  • Sanzione ridotta =
    • entro 14 giorni – Sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo
    • entro 30 giorni – Sanzione 1,5% per ogni giorno di ritardo
    • entro 90 giorni – Sanzione 1,67% per ogni giorno di ritardo
    • entro un anno dal mancato versamento – Sanzione 3,75%
  • Interessi = sono conteggiati in base ai giorni di ritardo, decorrenti dalla data di scadenza del saldo fino alla data dell’effettivo versamento. .

La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

MODALITA’ DI VERSAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24 e occorre barrare la casella “Ravvedimento operoso”:
Il codice catastale del Comune di Legnano da indicare è E515.
I CODICI TRIBUTO da utilizzare per l’IMU sono i seguenti:
  • 3912 - IMU - abitazione principale (solo A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze – COMUNE
  • 3914 - IMU - terreni agricoli - COMUNE
  • 3916 - IMU - aree fabbricabili - COMUNE
  • 3918 - IMU - altri fabbricati - COMUNE
  • 3925 - IMU – Fabbricati di categoria D - STATO
  • 3930 - IMU – Fabbricati di categoria D – COMUNE

Per eventuali chiarimenti e informazioni contattare il Servizio Tributi – Piazza Costituzione 1 tel. 049 8838901, e-mail: tributi@comune.legnaro.pd.it

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